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sportello unico per l'edilizia e per le imprese |
aprire uno spaccio interno |
Indice
delle sezioni della pagina
Indice delle sezioni della pagina
· Definizione
· Normativa di riferimento
· Prerequisiti
· Cosa occorre
· Istruzioni per la compilazione
· Note
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Definizione
Per "spaccio interno" si intende il locale dove la vendita di prodotti avviene nei confronti dei soci appartenenti ad associazioni, cooperative o circoli privati.
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Normativa di riferimento
Articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Articolo 10 della legge 575 del 31 maggio 1965 nota come "legge antimafia".
Decreto legislativo del 31 marzo 98, n. 114.
Legge regionale 23 luglio 1999, n. 14.
Regolamento regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modifiche.
Ordinanza sindacale n. 36794 del 29 dicembre 1999 relativa agli orari di apertura degli esercizi commerciali.
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Prerequisiti
Per aprire uno spaccio interno, il presidente del circolo o dell'associazione non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza (contenute nella cosiddetta "legge antimafia") o indagato per altri reati individuati nelle norme di legge.
Inoltre in caso di vendita di prodotti alimentari, il presidente della società o un preposto deve essere in possesso del requisito professionale così come previsto dalla normativa.
Il locale deve rispondere ai requisiti di conformità alle norme igienico sanitarie contenute nel regolamento d'igiene.
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Cosa occorre
Per poter aprire lo spaccio interno, occorre presentare apposita comunicazione in carta semplice utilizzando esclusivamente il modello P0C4 "Commercio - Modello COM4".
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Istruzioni per la compilazione
Compilare interamente la pagina n. 1 con i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi richiesti (diversi a seconda che si tratti di impresa individuale o società).
Compilare la Sezione A nelle parti di interesse a pagina 2.
Sottoscrivere il riquadro relativo all'attività svolta a pagina 4.
Sottoscrivere il riquadro dell'autocertificazione relativa alla conformità dell'esercizio, alle norme e ai regolamenti comunali, ai requisiti morali e nel caso di vendita di prodotti alimentari ai requisiti professionali contenuti a pagina 5.
Compilare l'allegato A1 di autocertificazione nel caso di vendita di prodotti alimentari esercitata da società a pagina 6.
Allegare fotocopia del documento di identità.
Allegare fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione o circolo.
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Note
L'apertura dell'esercizio potrà avvenire decorsi non meno di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Comune.
Vanno compilate e consegnate presso gli uffici dello Sportello Unico le sezioni del modello strettamente necessarie e non tutto il modello.
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